Se lavori nel mondo della scuola o sei stato assunto recentemente, c'è una novità importante che riguarda il tuo futuro previdenziale. Con il recente messaggio n. 516/2026, l'INPS ha chiarito le regole per l'adesione al Fondo Espero, il fondo di pensione complementare di settore.

L'adesione automatica: come funziona?
La novità principale riguarda il meccanismo del silenzio-assenso. Se sei stato assunto dopo il 1° gennaio 2019, l'adesione al fondo non richiede necessariamente una firma esplicita. Ecco i tre scenari possibili:
1) adesione volontaria: puoi decidere di iscriverti in qualsiasi momento tramite il sito web del fondo;
2) silenzio-assenso: se entro 9 mesi dall'assunzione non comunichi la tua volontà di non aderire, verrai iscritto automaticamente;
3) rifiuto esplicito: se non sei interessato, devi comunicare la tua rinuncia all'Amministrazione entro il termine di 9 mesi.
Cosa succede se vengo iscritto "automaticamente"?
Al momento della firma del contratto, l'Amministrazione è obbligata a fornirti un'informativa dettagliata. Se l'iscrizione scatta per silenzio-assenso, i tuoi contributi saranno inizialmente versati nel comparto "garantito". Inoltre, avrai a disposizione 30 giorni dalla comunicazione di iscrizione per esercitare il diritto di recesso.
Perché è importante?
Questa procedura mira a favorire la previdenza complementare, rendendo l'accesso al Fondo Espero più semplice. Il passaggio è tecnico per le segreterie scolastiche (che dovranno aggiornare i flussi Uniemens), ma per te rappresenta un'opportunità per iniziare a costruire una pensione integrativa con il contributo del datore di lavoro.
Quali vantaggi?
I vantaggi legati all'adesione al Fondo Espero (il fondo di previdenza complementare per i lavoratori della scuola), riguardano principalmente la costruzione di una posizione previdenziale aggiuntiva e le tutele garantite nel processo di iscrizione. Questo consente al alvoratore del comparto scuola di avere maggiore copertura previdenziale commisurata altresì ad un risparmio fiscale aggiuntivo. Infatti la quota a carico del lavoratore versata al fondo è deducibile dal reddito imponibile.
